Art. 75.
(Patrimonio regionale).

      1. I beni appartenenti alla regione autonoma non ricompresi tra le specie indicate all'articolo 74 costituiscono il patrimonio della regione autonoma.
      2. Fanno parte del patrimonio indisponibile della regione autonoma:

          a) le foreste;

          b) le miniere, le cave e le torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo;

          c) le acque minerali e termali;

          d) gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi e gli altri beni destinati al pubblico servizio.

      3. Secondo le modalità previste dai decreti legislativi di attuazione del presente Statuto, sono trasferiti alla regione autonoma tutti i beni immobili patrimoniali dello Stato che si trovano nel territorio del Friuli Venezia Giulia.